Sez. 3, Sentenza n. 1007 del 21/01/2010 (Rv. 611144 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Contratto di assicurazione - Condizione generale impositiva della necessità del preventivo esperimento della procedura arbitrale - Correlata previsione dell'onere dei compensi spettanti agli arbitri - Attribuzione a ciascuna delle parti dell'onere di pagare per intero il proprio arbitro designato e per metà i compensi del terzo, indipendentemente dall'esito della controversia - Nullità di detta clausola - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
La clausola compromissoria inserita nelle condizioni generali di un contratto di assicurazione che prevede un meccanismo di corresponsione dell'onorario degli arbitri (correlato al valore della causa, ma non in misura proporzionale) indipendente dall'esito della controversia, nel senso che ciascuna parte è tenuta al pagamento del compenso dell'arbitro da essa nominato e di metà di quello dovuto al terzo, a prescindere dalla circostanza che risulti vittoriosa o soccombente, è da considerarsi nulla, avuto riguardo alla causa e alle finalità del suddetto contratto, quando risulti limitativa del diritto dell'assicurato ad essere sollevato dalle conseguenze pregiudizievoli del sinistro, esponendolo (soprattutto nelle controversie di modesto valore) all'esborso di rilevanti somme per gli onorari degli arbitri, non proporzionate a quelle riconosciutegli a titolo di risarcimento dei danni dedotti, e dissuadendo quindi dal ricorrere all'arbitrato, con conseguente favore per i comportamenti dilatori dell'assicuratore e pregiudizio per il diritto di difesa dell'assicurato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1229, Cod. Civ. art. 1325 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1882
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)