Sez. 3, Sentenza n. 15425 del 10/08/2004 (Rv. 575941 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE | Danno - Liquidazione ad opera di arbitri - Conseguenze - Credito indennitario - Credito di valuta - Configurabilità - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - IN GENERE
Nel caso in cui il contratto di assicurazione preveda la liquidazione del danno ad opera di arbitri, il credito indennitario, in origine di valore, si trasforma in credito di valuta per effetto e a far data dalla liquidazione compiuta ad opera degli arbitri, per cui l'importo dell'indennizzo così determinato rimane soggetto al principio nominalistico ed al regime di cui all'art. 1224 cod. civ. (Nella specie la S.C. ha rilevato che le parti avevano affidato agli arbitri non solo il compito di determinare il valore del danno, ma anche quello di quantificarlo, traducendolo da espressione di "valore" ad entità nominale che assume la forma di debito di valuta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1905
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)