Sez. 3, Sentenza n. 4912 del 01/04/2003 (Rv. 561633 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE | Deterioramento della cosa locata - Persistenza al momento della compravendita - Mancato risarcimento al precedente proprietario - Conseguenze - Azione risarcitoria nei confronti del conduttore - Legittimazione dell'acquirente - Sussistenza.
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE
In tema di locazione, l'acquirente di un bene locato, in base al principio di cui all'art. 1602 cod. civ. - a mente del quale l'acquirente stesso, pur non potendo invocare a suo favore i fatti che abbiano ormai esaurito i loro effetti al momento dell'acquisto, conserva pur tuttavia azione da tale momento nei confronti del conduttore per gli adempimenti cui lo stesso è attualmente tenuto -, può reclamare i danni conseguenti al deterioramento della cosa locata esistente al momento della compravendita del bene e non ancora risarciti al precedente proprietario, atteso che tale deterioramento costituisce uno stato permanente della cosa locata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)