Sez. 3, Sentenza n. 4278 del 17/05/1990 (Rv. 467226 - 01)
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - MANCATA RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA - DANNI PERMANENTI VERIFICATISI PRIMA DELLA COMPRAVENDITA - DIRITTO DEL TERZO ACQUIRENTE AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - TRASFERIMENTO A TITOLO PARTICOLARE DELLA COSA LOCATA (ALIENAZIONE) - IN GENERE - MANCATA RIPARAZIONE DELLA COSA LOCATA - DANNI PERMANENTI VERIFICATISI PRIMA DELLA COMPRAVENDITA - DIRITTO DEL TERZO ACQUIRENTE AL RISARCIMENTO NEI CONFRONTI DEL CONDUTTORE - SUSSISTENZA - CONDIZIONI.*
Il terzo acquirente dell'immobile locato ha diritto di chiedere al conduttore il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata riparazione della cosa locata, che ancorché verificatisi prima della compravendita siano ancora sussistenti a tale momento, rappresentando il deterioramento uno stato permanente della cosa stessa, che non si esaurisce con l'eventuale cessazione della condotta illecita, ma perdura fino al persistere delle conseguenze materiali di questa; detta Azione è peraltro condizionata al fatto che la stessa non sia stata esperita dal precedente proprietario e non risulti che della minore efficienza della cosa locata si sia tenuto conto nella Determinazione del prezzo della compravendita. (V 2377/85, mass n 440234).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1602
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)