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Sez. 2, Sentenza n. 311 del 23/01/1978 (Rv. 389595 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - DELL'ASSEGNATARIO FINO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA - POSIZIONE DI CONDUTTORE - AZIONE CONTRO IL TERZO EX ART 1585 COD CIV - LEGITTIMAZIONE - NATURA PERSONALE DELLA PREDETTA AZIONE - VALORE DELLA DOMANDA - DETERMINAZIONE EX ART 14 COD PROC CIV.*
Stato
decisa il 1978-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389595-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - DELL'ASSEGNATARIO FINO ALL'ATTRIBUZIONE DELLA PROPRIETA - POSIZIONE DI CONDUTTORE - AZIONE CONTRO IL TERZO EX ART 1585 COD CIV - LEGITTIMAZIONE - NATURA PERSONALE DELLA PREDETTA AZIONE - VALORE DELLA DOMANDA - DETERMINAZIONE EX ART 14 COD PROC CIV.*

L'assegnatario di un alloggio dell'istituto case popolari, fino al momento dell'attribuzione della proprieta, ha l'identica posizione giuridica di un conduttore: pertanto, in base all'ultimo comma dell'art 1585 cod civ, e legittimato ad agire contro il terzo che, senza pretendere di avere diritti sulla cosa, precluda, o comunque incida sull'uso e sul godimento dell'immobile assegnato; e tale sua Azione per il risarcimento del danno in Forma specifica ha natura personale ed il relativo valore - ai fini della Competenza - va determinato alla stregua della disciplina ex art 14 cod proc civ. (V 2116/74, mass n 370425; (V 3295/73, mass n 367170).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585, Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 CORTE COST., DPR 17/01/1959 num. 2 art. 22

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)