Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 29/11/1973 (Rv. 367170 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LIMITI - MOLESTIE DI FATTO - AUTONOMA TUTELA DEL CONDUTTORE.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LIMITI - MOLESTIE DI FATTO - AUTONOMA TUTELA DEL CONDUTTORE.*
Per le molestie di fatto non e dovuta garanzia da parte del locatore a favore del conduttore, il quale puo agire contro il terzo in nome proprio. (Conf 2410/71, mass n 353364).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)