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Sez. 3, Sentenza n. 3295 del 29/11/1973 (Rv. 367170 - 01)

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LIMITI - MOLESTIE DI FATTO - AUTONOMA TUTELA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1973-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367170-01

LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL LOCATORE - GARANZIA PER MOLESTIE - LIMITI - MOLESTIE DI FATTO - AUTONOMA TUTELA DEL CONDUTTORE.*

Per le molestie di fatto non e dovuta garanzia da parte del locatore a favore del conduttore, il quale puo agire contro il terzo in nome proprio. (Conf 2410/71, mass n 353364).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1585

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)