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Sez. 3, Sentenza n. 347 del 08/11/1995 Ud. (dep. 15/01/1996) Rv. 203718 - 01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento | Emissione nel corso delle indagini preliminari di un provvedimento cautelare reale - Partecipazione al giudizio - Incompatibilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1995-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/203718-01

Giudice - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento

Il giudice nel nel corso delle indagini preliminari ha emesso una misura cautelare reale può ben partecipare al dibattimento poiché il sequestro, al contrario delle misure cautelari personali, non presuppone una valutazione nel merito della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, ma solo la verifica della astratta configurabilità del reato (fumus). La questione di legittimità costituzionale relativa a tale compatibilità oltre ad essere infondata, è del tutto irrilevante se sollevata nel giudizio di appello perché la eventuale partecipazione al giudizio di un giudice incompatibile non incide sulla capacità del giudice e non determina perciò nullità assoluta, ma costituisce un motivo di ricusazione ex art. 37 cod. proc. pen. ed è perciò utilmente sollevabile entro i termini tassativi previsti dall'art. 38 cod. proc. pen..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 38, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 38, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)