Sez. 1, Sentenza n. 3161 del 05/12/1994 Ud. (dep. 23/03/1995) Rv. 200682 - 01
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere | Differenze - Domicilio eletto - Prevalenza su successive "dichiarazioni" di domicilio - Sussistenza.
Notificazioni - All'imputato - Domicilio dichiarato o eletto - In genere
In materia di notificazioni all'imputato, il domicilio eletto si distingue da quello semplicemente dichiarato, perché, mentre, in quest'ultimo è indicato solo il luogo in cui gli atti debbono essere notificati all'imputato, nel domicilio eletto viene indicata anche la persona presso la quale la notificazione deve essere eseguita e presuppone, pertanto, la necessaria esistenza di un rapporto fiduciario tra domiciliatario ed imputato - in virtù del quale, il primo si impegna a riceversi gli atti riguardanti il secondo -, che rende più certo che l'atto perverrà al destinatario dello stesso. Da tanto discende inequivocabilmente la prevalenza, in ogni caso, dell'elezione di domicilio, rispetto a successive semplici "dichiarazioni" di domicilio rese dall'imputato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)