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Sez. 5, Sentenza n. 12044 del 30/06/1999 Ud. (dep. 21/10/1999) Rv. 214874 - 01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE | Differenza - Prevalenza del domicilio eletto su quello dichiarato - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214874-01

NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO DICHIARATO O ELETTO - IN GENERE

In tema di notificazione, poiché l'elezione di domicilio consiste in una scelta negoziale (e, dunque, in una manifestazione di volontà), mentre la dichiarazione è atto meramente ricognitivo del domicilio reale, la prima prevale -in mancanza di sua espressa revoca- sulla seconda, anche se quest'ultima è posteriore. Invero, con la elezione, l'imputato non indica solo il luogo nel quale eseguire le notifiche, ma anche la persona, presso la quale le stesse devono essere effettuate, in forza di un rapporto fiduciario con il domiciliatario, cui egli si affida per la ricezione e la tempestiva comunicazione degli atti notificatigli.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 162, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 162, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 164, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 164

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)