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Sez. 3, Ordinanza n. 15847 del 22/10/2003 (Rv. 567608 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Natura di norma eccezionale - Ambito di applicazione - Provvedimenti di sospensione previsti dall'art. 295 cod. proc. civ. - Utilizzabilità nel processo di esecuzione - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567608-01

ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE

Il regolamento di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., concernente i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. è norma eccezionale e come tale non è utilizzabile in riferimento ai provvedimenti di sospensione emanati nell'ambito del processo di esecuzione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)