Sez. 3, Ordinanza n. 15847 del 22/10/2003 (Rv. 567608 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Regolamento di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. - Natura di norma eccezionale - Ambito di applicazione - Provvedimenti di sospensione previsti dall'art. 295 cod. proc. civ. - Utilizzabilità nel processo di esecuzione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
Il regolamento di competenza previsto dall'art. 42 cod. proc. civ., concernente i provvedimenti che dichiarano la sospensione del processo ai sensi dell'art. 295 cod.proc.civ. è norma eccezionale e come tale non è utilizzabile in riferimento ai provvedimenti di sospensione emanati nell'ambito del processo di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 42
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)