Sez. 3, Sentenza n. 15220 del 19/07/2005 (Rv. 582971 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE | Condizioni - Competenza - Giudice dell'esecuzione - Revocabilità e modificabilità - Impugnabilità solo con l'opposizione agli atti esecutivi - Ricorso straordinario per cassazione - Esclusione.
ESECUZIONE FORZATA - SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE
La sospensione dell'esecuzione ai sensi dell'art. 624 cod. proc. civ. può essere disposta solo dopo l'inizio del processo esecutivo - potendo la medesima esigenza essere soddisfatta anteriormente mediante ricorso all'art. 700 cod. proc. civ. - e solo dal giudice dell'esecuzione, il cui provvedimento, tanto di accoglimento quanto di rigetto dell'istanza, è revocabile e modificabile da parte dello stesso giudice che lo ha emesso, nonché impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi, mentre non può essere impugnato con altri mezzi, e neppure con il ricorso straordinario per cassazione, atteso il suo carattere ordinatorio e non decisorio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 624 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)