Sez. 2, Sentenza n. 26243 del 29/03/2017 Cc. (dep. 25/05/2017) Rv. 270174 - 01
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE | Interrogatorio di persona in stato di detenzione - Omessa trascrizione della registrazione - Inutilizzabilità - Esclusione - Fattispecie.
ATTI PROCESSUALI - DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI - VERBALE - MODALITÀ - IN GENERE
In tema di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, la mancanza della trascrizione della riproduzione fonografica o audiovisiva dell'atto non importa alcun vizio processuale, né in termini di inutilizzabilità né in termini di nullità. (Fattispecie relativa all'omessa trasmissione al tribunale del riesame della trascrizione dell'interrogatorio del coindagato detenuto, con riferimento alla quale la Corte ha osservato che non è esigibile addossare al P.M. l'adempimento di trasmettere un atto di cui non ha la disponibilità, aggiungendo che, comunque, la prova del contenuto della registrazione è il supporto fonico, e non la trascrizione, di cui nessuna norma prevede l'effettuazione entro un dato termine).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 210 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)