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Sez. 1, Sentenza n. 16717 del 12/03/2013 Cc. (dep. 12/04/2013) Rv. 256153 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Interrogatorio di persona detenuta - Riproduzione fonografica o audiovisiva - Omissione - Trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
Stato
decisa il 2013-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256153-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

La trasmissione al tribunale del riesame del solo verbale riassuntivo dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione, non comporta, nel caso in cui sia stata omessa la riproduzione fonografica dell'atto, la violazione dell'obbligo previsto dall'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen. e, pertanto, non determina la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)