Sez. 2, Sentenza n. 39486 del 21/09/2005 Cc. (dep. 27/10/2005) Rv. 232672 - 01
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento | Interrogatorio di persona detenuta - Trasmissione solo del verbale riassuntivo di interrogatorio - Perdita di efficacia della misura cautelare - Esclusione.
MISURE CAUTELARI (Cod. proc. pen. 1988) - PERSONALI - impugnazioni - riesame - procedimento
In tema di procedimento di riesame dell'ordinanza che ha disposto una misura coercitiva, non è violato l'obbligo di trasmissione degli atti posti a fondamento della richiesta di misura e di tutti gli elementi sopravvenuti a favore del sottoposto alle indagini, e pertanto non si determina la perdita di efficacia dell'ordinanza, nel caso in cui sia stato trasmesso al Gip, e quindi al tribunale del riesame, il solo verbale riassuntivo di interrogatorio reso da persona detenuta, sempre che l'originale sia stato redatto secondo le forme previste dall'art. 141 bis cod. proc. pen..
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 141 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)