Sez. 5, Sentenza n. 9920 del 23/06/2003 (Rv. 564459 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI | Obbligo di prestazione del servizio per il comune - Obbligo del pagamento del corrispettivo tributo per il cittadino - Natura della tassa - Conseguenze - Presupposti - Detenzione dei locali - Necessità - Svolgimento di attività - Esclusione - Rilevanza quale parametro di commisurazione della tassa (unitamente a quello della superficie dei locali).
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI
In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi degli artt. 268, 269 e 270 del R.D. 14 settembre 1931, n. 1175, la raccolta dei rifiuti solidi urbani costituisce per il comune un obbligo e, per la prestazione di questo servizio, sussiste, a carico del cittadino, il corrispettivo obbligo del pagamento del tributo, qualificato "tassa" alla stregua dell'indicazione della stessa legge, nonché della sua natura. Ne consegue che il tributo è dovuto indipendentemente dal fatto che l'utente utilizzi il servizio, al verificarsi del solo presupposto della detenzione dei locali e senza che sia a tal fine necessario lo svolgimento in essi di una attività che, al contrario, costituisce solo uno dei parametri (l'altro, principale, è la superficie dei locali stessi) ai quali la tassa è commisurata.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 268 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 269 CORTE COST., Regio Decr. 14/09/1931 num. 1175 art. 270 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)