Sez. 1, Sentenza n. 39711 del 30/05/2024 Cc. (dep. 29/10/2024) Rv. 287129-01
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Art. 186, comma 2-bis, cod. strada - Revoca obbligatoria della patente di guida - Eseguibilità della sanzione amministrativa accessoria in caso di sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 117, comma 1, Cost. - Manifesta infondatezza.
CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 117, comma 1, Cost., dell'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui, in caso di concessione della sospensione condizionale della pena da parte del giudice della cognizione, non fa rientrare nel perimetro applicativo del beneficio - nonostante la sua natura convenzionalmente penale - la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, obbligatoriamente disposta nei confronti di chi abbia cagionato un sinistro stradale ponendosi alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
Cod. Pen. art. 163 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 186 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1992 num. 285 art. 222 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)