Sez. 5, Sentenza n. 8206 del 22/04/2015 (Rv. 635470 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE | Autorizzazione del P.M. - Accesso a domicilio di persona fisica diversa dal contribuente - Configurabilità - Esclusione - Inutilizzabilità dei documenti acquisiti - Impugnabilità del decreto autorizzativo - Legittimazione.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE - ACCESSI, ISPEZIONI E VERIFICHE
In tema di accessi, ispezioni e verifiche per l'accertamento delle imposte dirette, l'autorizzazione del Procuratore della Repubblica (prescritta in materia di IVA dall'art. 52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e richiamata per le imposte dirette dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600) legittima solo lo specifico accesso autorizzato e non quello a domicilio di persona fisica diversa dal contribuente, con conseguente inutilizzabilità dei documenti acquisiti ed illegittimità derivata dell'avviso di accertamento fondato sugli stessi, dovendosi, peraltro, ritenere impugnabile il decreto autorizzativo sia dalla persona fisica attinta dall'accesso immotivato, sia dal contribuente nei cui confronti l'accertamento fiscale sia in atto.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 52, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 33 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)