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Sez. U - , Sentenza n. 24377 del 03/11/2020 (Rv. 659457 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Giudizio disciplinare innanzi al Consiglio Nazionale Forense - Richiesta di rinvio formulata dall'incolpato - Legittimo impedimento a comparire - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659457-01

AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

Nel giudizio disciplinare dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, l'incolpato ha diritto ad ottenere il rinvio dell'udienza in presenza di una situazione di legittimo impedimento a comparire ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., tale dovendosi, però, considerare solo un impedimento assoluto a comparire e non una qualsiasi situazione di difficoltà. (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo l'impugnazione, ha confermato la decisione del C.N.F. che aveva motivatamente respinto la richiesta di differimento avendo verificato, sulla base di specifici protocolli scientifici, che la certificazione medica era priva dell'attestazione anche solo di uno dei sintomi del carattere acuto della patologia rappresentata dall'incolpato).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)