Sez. U, Sentenza n. 3670 del 24/02/2015 (Rv. 634257 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Impedimento dell'incolpato a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine - Rilevanza - Condizioni.
AVVOCATO E PROCURATORE - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO
L'avvocato impedito a comparire alla seduta disciplinare del Consiglio dell'ordine territoriale non ha diritto al rinvio della seduta stessa, né alla rimessione in termini da parte del Consiglio nazionale forense, qualora non provi di aver tempestivamente comunicato l'impedimento o di esservi stato impossibilitato per un caso di forza maggiore.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 50, Legge 31/12/2012 num. 247 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)