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Sez. 3, Sentenza n. 8780 del 10/08/1995 (Rv. 493633 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE | Aggiornamento del canone - Operatività automatica alla scadenza convenzionale - Esclusione - Richiesta del locatore - Necessità - Effetti.
Stato
decisa il 1995-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493633-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO NON SOGGETTI A PROROGA - CANONE

Nel caso di locazione di immobile non abitativo in corso alla data di entrata in vigore della legge sull'equo canone e non soggetta a proroga, l'aggiornamento del canone di locazione non opera automaticamente alla scadenza del termine convenzionale del contratto, ma necessita di una richiesta del locatore (art. 71 legge 392/78). Ne consegue, da un lato che il locatore può pretendere il canone aggiornato solo dal momento della richiesta, senza diritto al pagamento degli arretrati e dall'altro il canone resta concretamente fissato nell'importo ridotto e non può essere considerato nella misura superiore, che sarebbe stata determinata in seguito ad una tempestiva richiesta, neppure ai limitati fini del computo del successivo aggiornamento.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)