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Sez. 3, Sentenza n. 12603 del 12/12/1997 (Rv. 510888 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI | Decorrenza - Richiesta del locatore - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510888-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - CONTRATTI IN CORSO SOGGETTI A PROROGA - CANONE - AUMENTI

Poiché spetta al locatore valutare se il deprezzamento monetario incide sull'equilibrio delle prestazioni sinallagmatiche, è diritto potestativo del medesimo domandare, ai sensi dell'art. 68 legge 27 luglio 1978 n. 392, l'aumento del canone pattuito per il godimento di immobile adibito ad uso diverso dall'abitazione, e quindi, pur in mancanza di un termine di decadenza per il relativo esercizio, soltanto da tale momento il conduttore è obbligato al corrispondente adeguamento, anche perché, nei contratti ad esecuzione continuata, sulle prestazioni già eseguite non incidono le vicende successive (art. 1458, primo comma, cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1458, Legge 03/07/1978 num. 92 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)