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Sez. 5, Sentenza n. 16690 del 03/07/2013 (Rv. 627174 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI | Stazioni di servizio stradali - Insistenza su terreni - Ammortizzabilità dell'immobile - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-07-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627174-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - AMMORTAMENTI - BENI MATERIALI

In tema di imposte sui redditi, ai sensi dell'allegato unico al d.m. 31 dicembre 1988, emesso in base all'art. 67, comma secondo, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i terreni occupati da una stazione di servizio non rientrano tra i "beni ammortizzabili", in quanto il d.m. citato, nella tabella Gruppo IX, specie 2, nell'elencare i beni che compongono gli "impianti stradali di distribuzione" omette di citare i terreni, essendo beni che non vanno soggetti a logorio fisico od economico e ciò anche quando essi siano beni strumentali all'esercizio dell'impresa.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DM Finanze 31/12/1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)