Sez. 5, Sentenza n. 5476 del 18/03/2004 (Rv. 571278 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | - Condizioni - Rinvio alle ipotesi dell'art. 404 cod. proc. civ. - Tassatività - Ipotesi del pregiudizio dei diritti dell'interveniente - Autonomia della pretesa di quest'ultimo - Incompatibilità con l'accertamento della sentenza di primo grado o della emananda sentenza d'appello - Necessità - Ipotesi dell'art. 404 secondo comma - Estremi - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può - diversamente che per l'intervento adesivo dipendente - ritenersi ammesso per quei terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al secondo comma di questo articolo (intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata - unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado - sia l'effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l'intervento deve ritenersi ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404 primo comma - quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la S.C. ha rigettato il ricorso incidentale dell'Amministrazione Finanziaria che chiedeva l'annullamento della sentenza di appello - resa nella lite tra il contribuente ed il nuovo concessionario per la riscossione delle Imposte, a cui era stato trasferito il carico esattoriale del precedente concessionario, e nella quale veniva in esame la questione della legittimità del passaggio di tale carico dal precedente al nuovo esattore -, con la quale si era escluso che vi fosse un litisconsorzio tra le due parti in causa e l'Amministrazione ed il primo concessionario, qualificando l'intervento, effettuato dall'Ufficio periferico, nel corso del giudizio di merito, come del tipo adesivo dipendente).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)