Sez. 2, Sentenza n. 12385 del 25/05/2006 (Rv. 589577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Intervento in appello - Funzione - Ammissibilità del'intervento - Condizioni - Legittimazione a proporre opposizione ex art. 404 cod. proc. civ. - Necessità - Pregiudizio - Verifica - Criteri.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
Ai sensi dell'art. 344 cod. proc. civ.l'intervento in appello-precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, a meno che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso (art.111 cod.proc. civ.) - è limitato a coloro che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di terzo, giacchè la norma citata, nell'apprestare uno strumento di tutela anticipata, consente ai terzi di fare valere le proprie ragioni ancor prima che sia emessa la sentenza che potrebbe pregiudicarle e nei cui confronti sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all'art. 404 cod.proc. civ..Pertanto, può intervenire in appello colui che potrebbe subire pregiudizio nei suoi diritti da un determinato esito del giudizio ovvero l'avente causa di una delle parti che possa temere pregiudizio da una sentenza frutto di dolo o di collusione delle parti stesse in suo danno; peraltro, l'ammissibilità dell'intervento deve essere esaminata verificando la sussistenza del pregiudizio con un giudizio "ex ante" in ordine al possibile esito della controversia e non con una valutazione compiuta in sede di decisione alla stregua delle statuizioni in concreto da adottare.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)