Sez. U, Sentenza n. 8500 del 27/08/1998 (Rv. 518406 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE | Condizioni - Rinvio alle ipotesi dell'art. 404 cod. proc. civ. - Tassatività - Ipotesi del pregiudizio dei diritti dell'interveniente - Autonomia della pretesa di quest'ultimo - Incompatibilità con l'accertamento della sentenza di primo grado o della emananda sentenza d'appello - Necessità - Ipotesi dell' art. 404 secondo comma - Estremi - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - INTERVENTO IN CAUSA E LEGITTIMAZIONE DELL'INTERVENTORE
L'intervento dei terzi nel giudizio di appello, data la formulazione dell'art. 344 cod. proc. civ., che ne impedisce un'interpretazione diversa da quella letterale, può ritenersi ammesso limitatamente ai soli terzi che potrebbero proporre opposizione a norma dell'art. 404. Pertanto, a parte l'ipotesi riconducibile al secondo comma di questo articolo (intervento dell'avente causa o creditore di una delle parti, il quale deduca che la sentenza già emanata - unitamente a quella che deve essere resa dal giudice di secondo grado - sia l'effetto di dolo o di collusione tra le suddette parti in danno di esso interveniente), l'intervento deve ritenersi ammesso - in relazione alla previsione dell'art. 404 primo comma - quando il terzo faccia valere nel giudizio una pretesa del tutto autonoma da quella formante oggetto di contestazione tra le parti originarie, e incompatibile con la situazione giuridica accertata dalla sentenza di primo grado o con quella che eventualmente potrebbe essere accertata dalla sentenza di appello. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile in appello l'intervento di un soggetto che mirava, da un lato, a contrastare l'eccezione con cui il convenuto aveva dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva, e, dall'altro, a sostenere nel merito le ragioni difensive del medesimo convenuto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 344, Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)