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Sez. 5 - , Sentenza n. 14947 del 08/06/2018 (Rv. 649364 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE | Beni d'impresa - Opzione per la rivalutazione ex art. 3 della l. n. 448 del 2001 - Natura - Conseguenze.
Stato
decisa il 2018-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649364-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - IN GENERE

La dichiarazione, da parte del contribuente, della volontà di avvalersi della rivalutazione facoltativa dei beni di impresa, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 448 del 2001, stante la valenza agevolativa di detto istituto, non è una dichiarazione di scienza, bensì un atto volontario, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, la stessa è irrevocabile e non può essere modificata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo in presenza di un errore materiale, manifesto e riconoscibile, consistente nella discordanza, immediatamente rilevabile nel testo dell'atto, tra l'intendimento dell'autore e la sua materiale realizzazione.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)