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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 26317 del 20/12/2016 (Rv. 642548 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE | Plusvalenza - Rivalutazione volontaria ex art. 7 della l. n. 448 del 2001 - Irrevocabilità dell'opzione.
Stato
decisa il 2016-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642548-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DIVERSI - OPERAZIONI SPECULATIVE

In materia di plusvalenze, con riferimento alla determinazione del valore di un terreno edificabile e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene e di versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non è revocabile, sicché, in caso di pagamento rateale, restano dovuti i successivi versamenti, non potendo invocarsi il principio dell'emendabilità della dichiarazione in relazione a specifiche manifestazioni di volontà negoziale.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)