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Sez. 5, Sentenza n. 15295 del 21/07/2015 (Rv. 636042 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Istanza - Dichiarazione di scienza - Esclusione - Atto volontario irrevocabile - Conseguenze.
Stato
decisa il 2015-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636042-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, la dichiarazione di volersi avvalere di una determinata definizione agevolata non ha natura di mera dichiarazione di scienza o di giudizio, come tale modificabile, ma integra un atto volontario, frutto di scelta ed autodeterminazione da parte del contribuente, i cui effetti sono previsti dalla legge, sicché, una volta presentata, è irrevocabile e non può essere modificata dall'ufficio, né contestata dal contribuente per un ripensamento successivo, ma solo per errore materiale manifesto e riconoscibile.

Riferimenti normativi: Legge 31/12/1991 num. 413 art. 57 CORTE COST., Legge 27/12/2002 num. 289 art. 9 com. 17 CORTE COST. PENDENTE, Legge 27/12/2002 num. 289 art. 12 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)