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Sez. 1, Sentenza n. 6198 del 13/03/2009 (Rv. 607202 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Successiva dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto - Opponibilità del decreto alla massa dei creditori - Condizioni - Dichiarazione di esecutività anteriore al fallimento - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Ammissione al passivo del credito con riserva di produzione della documentazione attestante la mancata opposizione del decreto ex art. 645 cod. proc. civ. - Opposizione rituale ex art. 98 legge fall. da parte del creditore - Necessità.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607202-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato sostanziale solo a seguito della dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 647 cod. proc. e, dunque, è inopponibile alla massa dei creditori concorsuali se non dichiarato esecutivo prima della sentenza dichiarativa di fallimento, ricorrendo l'esigenza di verificarne l'irrevocabilità soprattutto quando, come nella specie, il provvedimento monitorio è stato emesso, ex art. 633, primo comma, n. 2 cod. proc. civ., senza una vera prova scritta, sulla base della sola notula corredata del parere dell'ordine professionale; ne consegue che se il creditore viene ammesso al passivo, con riserva di produzione del certificato della cancelleria attestante la mancata opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il predetto provvedimento deve essere impugnato nelle forme e nei termini di cui all'art. 98 legge fall..

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)