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Sez. 1, Sentenza n. 9346 del 22/09/1997 (Rv. 508167 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo non divenuto definitivo prima della dichiarazione di fallimento - Opponibilità al fallimento - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1997-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508167-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE

Una volta sopravvenuta la dichiarazione di fallimento il decreto ingiuntivo deve considerarsi privo di efficacia nei confronti della massa nell'ipotesi in cui il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso e, dunque, non sia ancora divenuto definitivo il decreto nonché in quella in cui l'opposizione sia stata proposta e sia pendente il relativo giudizio, con la conseguenza specifica che, qualora il fallimento venga dichiarato nelle more del giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, il creditore deve partecipare al concorso con gli altri creditori previa domanda di ammissione al passivo, e il criterio della competenza funzionale del giudice a cui è riferibile l'emissione del decreto cede a quello della competenza inderogabile del giudice fallimentare, restando inapplicabile il disposto del terzo comma dell'art. 95 della legge fallimentare.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)