Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28553 del 23/12/2011 (Rv. 620931 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE | Decreto ingiuntivo - Successiva dichiarazione di fallimento del debitore ingiunto - Opponibilità del decreto alla massa dei creditori - Esclusione - Condizioni di efficacia - Dichiarazione di esecutorietà - Necessità - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - IN GENERE
La sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore determina l'inopponibilità alla massa dei creditori concorsuali del decreto ingiuntivo in precedenza emesso se, all'epoca del fallimento, il termine per la proposizione dell'opposizione non sia ancora decorso, a nulla rilevando che il decreto stesso sia munito della clausola di provvisoria esecutività, occorrendo invece, per il prodursi di tale opponibilità, che il decreto ingiuntivo acquisti efficacia di giudicato sostanziale, conseguibile solo a seguito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell'art. 647 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 96, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 647 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)