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Sez. 1, Sentenza n. 24501 del 17/11/2006 (Rv. 593007 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Terreni edificatori utilizzati a fini agricoli - Dichiarazione Ici a valore agricolo - Correttezza ai fini fiscali - Commisurazione dell'indennità al criterio delle aree edificabili - Decurtazione in relazione al valore dichiarato ai fini dell'ICI - Esclusione.
Stato
decisa il 2006-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593007-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE

Ove l'espropriazione abbia riguardato un terreno urbanisticamente qualificabile come edificatorio (per essere ricompreso in un piano per l'edilizia economica e popolare), ma di fatto utilizzato a fini agricoli, e ciò abbia indotto il contribuente a indicarne il valore agricolo nella dichiarazione ICI, non può applicarsi, nella determinazione dell'indennità, il criterio riduttivo previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 504 del 1992, secondo cui "in caso di espropriazione di area fabbricabile l'indennità è ridotta ad un importo pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia presentata dall'espropriato ai fini dell'imposta qualora il valore dichiarato risulti inferiore all'indennità di espropriazione secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti", essendo l'ambito applicativo della norma palesemente limitato al caso in cui il contribuente dichiari il valore agricolo in relazione a terreno che ricade nel regime tributario delle aree edificabili, in cui valore deve perciò essere dichiarato nella misura corrispondente a tale effettiva destinazione, ma non anche nell'ipotesi in cui, come chiaramente dispone il comma secondo dell'art. 2 del d.lgs. 504, cit., con richiamo all'art. 9, quando il terreno ha un'utilizzazione agro-silvo-pastorale per via dell'attività esplicatavi a titolo principale da coltivatore o imprenditore agricolo che lo possiede.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 9 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2135, Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)