Sez. 3, Sentenza n. 7241 del 29/03/2006 (Rv. 587981 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Esercizio del diritto - Condizioni - Modalità - Oneri - Finalità.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE
Ai fini dell'esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, l'onere previsto a suo carico di specificare i gravi motivi contestualmente alla relativa dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 27, ultimo comma, della legge n. 392 del 1978, ancorché non espressamente previsto dalla norma medesima (a differenza dell'ipotesi del diniego di rinnovo alla prima scadenza esercitabile dal locatore e disciplinato dal successivo art. 29), deve ritenersi insito nella previsione della facoltà di recesso, la cui comunicazione (da effettuarsi con lettera raccomandata od altra modalità equipollente), in quanto trattasi di recesso "titolato", non può prescindere dalla specificazione dei motivi, con la conseguenza che tale requisito inerisce al perfezionamento della stessa dichiarazione di recesso e, al contempo, risponde alla finalità di consentire al locatore la precisa e tempestiva contestazione dei relativi motivi sul piano fattuale o della loro idoneità a legittimare il recesso medesimo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)