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Sez. 3, Sentenza n. 17042 del 12/11/2003 (Rv. 568116 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE | Esercizio del diritto - Condizioni- Modalità- Oneri.
Stato
decisa il 2003-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/568116-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - DURATA - RECESSO DEL CONDUTTORE

Ai fini del valido ed efficace esercizio del diritto potestativo di recesso del conduttore, a norma dell' art. 27, ottavo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392, è sufficiente che egli manifesti, con lettera raccomandata o altra modalità equipollente, al locatore il grave motivo per cui intende recedere dal contratto di locazione, senza avere anche l'onere di spiegare le ragioni di fatto, di diritto o economiche su cui tale motivo è fondato, né di darne la prova perché queste attività devono esser svolte in caso di contestazione da parte del locatore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1575, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)