Sez. L, Sentenza n. 12548 del 11/12/1997 (Rv. 510846 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Inutilizzabilità "aliunde" del lavoratore licenziato - In caso di nuove assunzioni nel breve periodo - Indicazione delle mansioni affidate ai nuovi assunti e della non equivalenza di esse a quelle svolte dal lavoratore licenziato - Necessità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO
In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ove nel breve periodo successivo si addivenga a nuove assunzioni, per ritenere raggiunta la prova della "inutilizzabilità aliunde" del lavoratore licenziato, il cui onere grava sul datore di lavoro, è necessario che questi indichi le mansioni affidate ai nuovi assunti specificando le ragioni per cui esse non siano da ritenersi equivalenti a quelle svolte dal lavoratore licenziato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/06/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)