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Sez. L, Sentenza n. 9967 del 13/10/1997 (Rv. 508809 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO | Onere probatorio a carico del datore di lavoro - Impossibilità di altra riutilizzazione del lavoratore licenziato - Dimostrazione mediante prova della stabile occupazione dei posti equiparabili e della mancanza di nuove assunzioni - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508809-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - OBIETTIVO

In tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l'onere probatorio a carico del datore di lavoro sulla ricollocabilità del lavoratore, del quale sia stato soppresso il posto, può essere assolto, concernendo un fatto negativo, mediante la dimostrazione - fuori da un rigido prefissato sistema di prova - di fatti positivi corrispondenti, come il fatto che i residui posti di lavoro, riguardanti mansioni equivalenti, fossero al tempo del licenziamento stabilmente occupati da altri lavoratori o il fatto che dopo il licenziamento, e per un congruo periodo, non sia stata effettuata alcuna nuova assunzione nella stessa qualifica dei lavoratori licenziati. (Nella specie la S.C. ha annullato, per violazione di tale principio e vizi di motivazione, la sentenza impugnata che non aveva preso in esame la circostanza dei numerosi licenziamenti eseguiti negli anni a antecedenti quello impugnato con riferimento anche alla stessa categoria del lavoratore ricorrente, e la mancanza di nuove assunzioni fino a sette mesi dopo, senza fornire adeguate giustificazioni del rilievo attribuito all'assunzione eseguita a tale distanza di tempo di un lavoratore avviato d'obbligo, avente qualificazione professionale superiore a quella del ricorrente e solo per qualche mese assegnato a mansioni compatibili con la scarsa qualificazione del ricorrente).

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)