Sez. 3, Sentenza n. 19772 del 14/06/2026 (Rv. 678379-01)
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE | Art. 2055 c.c. - Unicità del fatto dannoso - Valutazione relativa al danneggiato - Sussistenza - Autonomia delle condotte e dei titoli di responsabilità - Ininfluenza.
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE
L'unicità del "fatto dannoso", richiesta dall'art. 2055, comma 1, c.c. per la configurabilità di una responsabilità solidale tra gli autori dell'illecito, deve intendersi in senso non assoluto ma relativo al danneggiato, potendo questa ricorrere pur se il fatto dannoso sia derivato da più azioni od omissioni, dolose o colpose, tra loro autonome e indipendenti, e anche nel caso in cui siano configurabili titoli di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, diversi sempreché le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del danno.
Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)