Sez. 3, Sentenza n. 28119 del 22/10/2025 (Rv. 676606-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Responsabilità dell'intermediario finanziario - Natura contrattuale - Responsabilità extracontrattuale della CONSOB - Concorso ex art. 2055 c.c. - Fallimento dell'intermediario - Domanda di insinuazione al passivo del risparmiatore per il recupero delle somme perdute - Efficacia interruttiva della prescrizione nei confronti della CONSOB - Sussistenza - Fondamento. PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - IN GENERE - In genere.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
La responsabilità dell'intermediario finanziario per la perdita del capitale investito dal risparmiatore ha natura contrattuale e concorre ex art. 2055 c.c. con quella aquiliana, di tipo omissivo, della CONSOB, preposta alla vigilanza sull'intermediario, con la conseguenza che l'istanza di insinuazione al passivo del fallimento dell'intermediario, anche ove preordinata unicamente alla restituzione delle somme definitivamente perdute (e salva diversa ed inequivoca manifestazione di volontà), determina l'interruzione della prescrizione anche nei confronti della CONSOB, in considerazione della comune matrice risarcitoria, sia pure a diverso titolo, dei crediti rispettivamente vantati contro i due soggetti.
Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1310 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218, Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)