Sez. U - , Sentenza n. 13143 del 27/04/2022 (Rv. 664654 - 02)
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI | Conferimento di capitali a società fiduciarie di cui alla
NEGOZI GIURIDICI - FIDUCIARI
Inadempimento per cattiva gestione del capitale conferito - Inadempimento dell'organo di vigilanza (MISE) - Solidarietà ex art. 2055 c.c. - Configurabilità.
148075 RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - IN GENERE In genere.
In caso di capitali conferiti a società fiduciarie di cui alla l. n. 1966 del 1939, lo strumento giuridico utilizzato per l'adempimento è quello del mandato fiduciario senza rappresentanza finalizzato alla mera amministrazione dei capitali medesimi, salva rimanendo la proprietà effettiva di questi in capo ai mandanti; conseguentemente la società fiduciaria che abbia mal gestito il capitale conferito, e che non sia quindi in grado di riversarlo ai mandanti perché divenuta insolvente, risponde sempre ed essenzialmente del danno correlato all'inadempimento del mandato e alla violazione del patto fiduciario, e la relativa obbligazione, quand'anche azionata mediante l'insinuazione concorsuale, e quand'anche parametrata all'ammontare del capitale conferito e perduto, è sempre un'obbligazione risarcitoria da inadempimento del mandato, la quale concorre ai sensi dell'art. 2055 c.c. con quella dell'organo chiamato ad esercitare l'attività di vigilanza (Ministero dello Sviluppo Economico).
Legge 23/11/1939 num. 1966 art. 2, Regio Decr. 22/04/1940 num. 531 art. 3, Cod. Civ. art. 2055
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)