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Sez. 2, Sentenza n. 12766 del 20/05/2008 (Rv. 603432 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE | Formule sacramentali - Necessità - Esclusione - Riconoscimento in giudizio - Identificazione della servitù nei successivi atti di acquisto - Ricorso all'atto originario di costituzione - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603432-01

SERVITÙ - PREDIALI - COSTITUZIONE DEL DIRITTO - DELLE SERVITÙ VOLONTARIE - COSTITUZIONE NEGOZIALE - IN GENERE

Ai fini della costituzione contrattuale di una servitù di passaggio non è richiesto l'uso di formule sacramentali, ma è sufficiente che dalla relativa clausola siano determinabili con certezza il fondo dominante, il fondo servente e l'oggetto, rappresentato dall'assoggettamento dell'uno all'utilità dell'altro; pertanto, ai fini dell'accoglimento della domanda ex art. 1079 cod. civ. non è necessario risalire al contratto originario istitutivo della servitù medesima, essendo sufficiente il richiamo di esso nei successivi atti di acquisto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)