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Sez. 2, Sentenza n. 10457 del 12/05/2011 (Rv. 617626 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Rinuncia - Forma scritta - Contenuto e modalità - Atti di tipo diverso - Validità - Sussistenza - Uso di formule sacramentali - Necessità - Esclusione - "Servitus inaedificandi" - Rinuncia conseguente alla domanda di concessione edilizia - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2011-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/617626-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di rinuncia al diritto di servitù prediale, il requisito della forma scritta previsto dall'art. 1350, n. 5), cod. civ., può essere integrato - non essendo necessario l'uso di formule sacramentali o di particolari espressioni formali - anche dalla sottoscrizione di atti di tipo diverso, purché contenenti una chiara ed inequivoca dimostrazione di volontà incompatibile con il mantenimento del diritto stesso; pertanto, la rinuncia al diritto di "servitus inaedificandi" può essere contenuta nella domanda di concessione edilizia diretta all'esecuzione di opere che, ove realizzate, necessariamente determinerebbero il venir meno dell'"utilitas" dalla quale dipende l'esistenza della servitù stessa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1058, Cod. Civ. art. 1074, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)