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Sez. U, Ordinanza n. 1511 del 30/01/2003 (Rv. 560198 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Procedimenti diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità - Limiti - Giudizi identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560198-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione il procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi". (Nella specie, la S.C., essendo pendenti due procedimenti di merito tra le stesse parti ed aventi il medesimo "petitum" e la medesima "causa petendi", l'uno davanti al giudice contabile e l'altro dinanzi al giudice amministrativo, nei quali entrambi i giudici avevano dichiarato il difetto di giurisdizione, ha ritenuto ammissibile l'unico regolamento proposto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)