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Sez. U, Ordinanza n. 2521 del 21/02/2002 (Rv. 552408 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE | Procedimenti diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità - Limiti - Giudizi identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi".
Stato
decisa il 2002-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552408-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PROCEDIMENTO IN GENERE

Il principio di inammissibilità del regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto con riguardo a processi formalmente e sostanzialmente distinti, tali da non consentire l'individuazione del procedimento per il quale deve statuirsi sulla giurisdizione, non trova applicazione ove i due giudizi di cui si tratta siano assolutamente identici per soggetti, "petitum" e "causa petendi".

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)