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Sez. U, Ordinanza n. 2879 del 09/02/2006 (Rv. 586591 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Procedimenti pendenti dinanzi a giudici diversi - Unica istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2006-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/586591-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

È inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione proposto con un unico atto in relazione a due procedimenti diversi (nella specie, uno pendente dinanzi al giudice amministrativo, l'altro dinanzi al giudice ordinario), non potendo ammettersi che un'iniziativa della parte spieghi rilievo in diverse sedi processuali, soprattutto nell'ipotesi in cui non possa aver luogo la trattazione congiunta dei distinti procedimenti, pendenti dinanzi a giudici appartenenti a diverse giurisdizioni.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)