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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7293 del 30/03/2011 (Rv. 616897 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Abolizione dei minimi tariffari - Operatività nei rapporti tra professionista e cliente - Liquidazione delle spese da parte del giudice - Efficacia della tariffa - Permanenza.
Stato
decisa il 2011-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616897-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia quando il giudice debba procedere alla regolamentazione delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)