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Sez. 3 - , Sentenza n. 13773 del 31/05/2018 (Rv. 650179 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Mancata o tardiva attuazione di direttive comunitarie - Risarcimento del danno - Corsi di specializzazione iniziati anteriormente al 1° gennaio 1983 - Spettanza - Fondamento - Sentenza interpretativa della Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/2016 e C-617/2016.
Stato
decisa il 2018-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/650179-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE

In virtù dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia nelle cause riunite C-616/16 e C-617/16, gli artt. 2, paragrafo 1, lett. c) e 3, paragrafi 1 e 2, nonché l'allegato della direttiva n. 75/363/CEE, come modificata dalla direttiva n. 82/76/CEE, devono essere interpretati nel senso che, qualora l'assenza di misure nazionali di trasposizione non consenta di raggiungere per via interpretativa il risultato prescritto da tali disposizioni, il diritto dell'Unione impone allo Stato membro di risarcire i danni causati ai singoli in ragione della mancata trasposizione della direttiva citata, tenendo conto che quest'ultima deve essere intesa nel senso che una remunerazione adeguata per la formazione a tempo pieno e a tempo ridotto dei medici specialisti, iniziata nel corso dell'anno 1982 e proseguita fino all'anno 1990, deve essere corrisposta a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione stessa.

Riferimenti normativi: Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363, Direttive Commissione CEE 6/1 /182 num. 86, Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)