Sez. 3 - , Ordinanza n. 20303 del 26/07/2019 (Rv. 654780 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE | Medici specializzandi - Specializzazioni non comuni ad almeno due Stati dell'UE - Risarcimento del danno da inadempimento delle direttive CEE - Esclusione - Fondamento.
RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - IN GENERE
Non spetta il diritto al risarcimento in favore dei medici specializzandi per inadempimento della direttiva 26 gennaio 1982, n. 82/76/CEE, riassuntiva delle direttive 16 giugno 1975, n. 75/362/CEE e n. 75/363/CEE, a coloro che abbiano frequentato corsi di specializzazione non comuni ad almeno due Stati dell'UE in base agli elenchi di dette direttive e li abbiano conclusi prima dei decreti ministeriali di conformità delle specializzazioni conseguite a quelle elencate, non potendosi ravvisare un illecito comunitario nel mancato ampliamento del novero delle specializzazioni equipollenti, il quale costituiva una facoltà per gli Stati membri e non già un obbligo imposto dalla normativa comunitaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/08/1991 num. 257 art. 1 com. 2, Legge 19/10/1999 num. 370 art. 11 CORTE COST., Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 5 com. 3, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 4, Direttive Commissione CEE 26/01/1982 num. 76, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 362 art. 7 com. 2, Direttive Commissione CEE 16/06/1975 num. 363 art. 5, DM Università e ricerca scientifica 31/10/1991 art. 1, DM Università e ricerca scientifica 30/10/1993 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)