Sez. 3, Sentenza n. 1377 del 03/05/1968 (Rv. 332987 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DALL'ECCEZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZA DALL'ECCEZIONE.*
Ricorre l'ipotesi della domanda riconvenzionale quando il convenuto traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga un'altra contro-domanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo, sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Quando, invece, il convenuto si limita a far valere il suo diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore al fine di ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione. (V. 1316-67, massima n. 327877 670-67, massima n. 326674 25496, massima n. 324909).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)