Sez. 2, Sentenza n. 2549 del 19/10/1966 (Rv. 324909 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZE DALLA ECCEZIONE RICONVENZIONALE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - NOZIONE - DIFFERENZE DALLA ECCEZIONE RICONVENZIONALE - FATTISPECIE.*
L'ipotesi della domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda contro di lui proposta, opponga una contro domanda, e, cioe, chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Allorquando, invece, il convenuto, pur non limitandosi a negare l'esistenza del fatto dedotto a fondamento della domanda, contrapponga un diritto suo proprio, che amplia la sfera della controversia, senza tuttavia chiedere alcuna autonoma pronuncia nei confronti della controparte, ma si limiti a far valere il proprio diritto al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, onde ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione in senso sostanziale. (nella specie, e stata qualificata come eccezione, e non come domanda riconvenzionale, la deduzione del convenuto relativa all'invalidita della revoca della rinunzia all'eredita, volta unicamente ad ottenere il rigetto della petitio hereditatis proposta dall'attore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)