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Sez. 1, Sentenza n. 1725 del 19/05/1969 (Rv. 340740 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*
Stato
decisa il 1969-05-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/340740-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - RICONVENZIONALE - DOMANDA - ECCEZIONE RICONVENZIONALE - DIFFERENZE.*

L'ipotesi della domanda riconvenzionale ricorre quando il convenuto, traendo occasione dalla domanda, opponga una contro-domanda e, cioe, chieda un provvedimento positivo sfavorevole all'attore, che va oltre il rigetto della domanda principale. Allorquando, invece, il convenuto, pur contrapponendo alla domanda un diritto suo proprio, che amplia il tema della controversia, si limiti, tuttavia, a farlo valere al solo scopo di escludere l'efficacia giuridica dei fatti o titoli dedotti dall'attore, onde ottenere il rigetto della domanda, si rimane nell'ambito dell'eccezione (eccezione riconvenzionale). (Conf.1377-68 mass 332987 V.2484-68 mass 334923 2549-66 massima 324909).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)